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Cori antisemiti al derby: curva Lazio chiusa un turno, ma la pena è sospesa…

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Lazio, chiusa la Curva Nord con sospensiva per un anno. Tifosi presenti con la Juve. Il giudice sportivo ha tenuto conto della collaborazione della società biancoceleste nella ricerca dei responsabili.

Redazione DDD

La Curva Nord della Lazio chiusa un turno, ma con la pena sospesa per un anno e dunque senza conseguenze dirette per la partita di sabato sera contro la Juve: è questa la decisione del giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, per i cori antisemiti rivolti dal settore del tifo laziale ai romanisti nel derby del 19 marzo scorso.

Ottomila euro di multa invece alla Roma

La multa è stata inflitta "per avere la totalità dei suoi sostenitori" in Curva Sud "intonato un coro insultante nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria". La sanzione è stata attenuata per lo stop ai cori dopo "l'intervento fattivo" di Mourinho.

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Ecco invece il il comunicato del Giudice Sportivo sulla Lazio: “Considerato che, nel corso della gara, sono stati intonati cori beceri e offensivi, di matrice anche religiosa, nei confronti dei sostenitori della Soc. Roma; considerato, altresì, che i collaboratori della Procura federale riportavano nella loro relazione che, nel corso della gara, “la Curva Nord tifoseria Lazio (100%)” intonava i cori suddetti e pertanto, in base a quanto sopra riportato, emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione, a norma dell’art. 28, comma 4, CGS, ai fini della punibilità degli stessi; considerata, in particolare, l’obiettiva gravità delle manifestazioni discriminatorie, avuto riguardo a durata, ripetitività, dimensione e percezione, sicuramente rilevanti ai sensi del richiamato art. 28, commi 1 e 4, C.G.S.; ritenuto, nondimeno, di dover valorizzare, anche ai fini dell’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 29 C.G.S., nonché della sospensione condizionale di cui all’art. 28, comma 7, C.G.S., la disponibilità ed il comportamento collaborativo della Soc. Lazio nel coadiuvare le Forze dell’ordine nell’attività di individuazione dei responsabili e nel prevenire, anche con pubblica dissociazione, il ripetersi di simili deprecabili manifestazioni;

Per questo motivi delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori. Dispone, per i motivi suddetti, la sospensione della pena per il periodo di un anno ai sensi dell’art. 28, comma 7, CGS con l’esplicita e preventiva avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione”.

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